Danni da intelligenza artificiale: come cambiano prove e risarcimento

L’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività d’impresa pone una domanda concreta: come dimostrare il danno quando le informazioni sul funzionamento del sistema sono nella disponibilità di altri?

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, interviene anche su questo problema. Accanto alle disposizioni sull’attività di polizia e alle novità penali, introduce strumenti processuali per rendere più accessibile la tutela risarcitoria.

La documentazione tecnica diventa una prova

L’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, consente al giudice, su richiesta del danneggiato, di ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione di prove pertinenti. La domanda deve essere sostenuta da elementi che la rendano verosimile, anche quanto al collegamento tra il risultato del sistema e il danno.

Possono assumere rilievo i registri del sistema, la gestione dei rischi, la documentazione tecnica e le informazioni sulla supervisione umana. L’accesso non è indiscriminato: deve essere necessario e proporzionato, con protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali, secondo l’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160.

Il nesso causale può essere presunto

Quando il danno deriva dalla violazione di obblighi del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il collegamento causale tra violazione e danno è presunto, salva prova contraria. Lo prevede l’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160.

Questo non significa che ogni errore di un sistema comporti automaticamente un risarcimento. Occorre individuare gli obblighi applicabili, la violazione e il danno lamentato. La presunzione può essere superata: è una regola sulla prova, non un automatismo nell’attribuzione della responsabilità.

Anche un sistema conforme o certificato non mette, da solo, al riparo da una domanda risarcitoria. L’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, esclude che la conformità basti a eliminare la responsabilità del convenuto.

Il ruolo dell’assicurazione

L’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, permette al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore della responsabilità civile, nei limiti della copertura. Il soggetto individuato come responsabile deve partecipare al giudizio e restano opponibili le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro.

La possibilità di rivolgersi all’assicuratore va quindi valutata insieme alle condizioni della polizza: non equivale a una garanzia di pagamento per qualsiasi danno collegato all’intelligenza artificiale.

Cosa significa per le imprese

Sul piano operativo, la disciplina rende opportuno verificare come sono documentati l’utilizzo dei sistemi, i controlli e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Contratti con i fornitori, registrazione delle operazioni e supervisione umana possono diventare decisivi nella ricostruzione dei fatti.

La tutela richiede un esame del caso concreto, sia per chi chiede il risarcimento sia per chi utilizza questi strumenti nella propria attività. Una valutazione preventiva consente di affrontare il rischio prima che si trasformi in contenzioso.

Fonte normativa: decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, testo in Gazzetta Ufficiale.

Lettura di riferimento: Gaia Viani, EC News, 25 settembre 2026.

Avanti
Avanti

Recensioni online sotto controllo: cosa cambia con la nuova legge italiana